dall’art. 10 della legge 865/71;
SI DECRETA
Art. 1)
L’ammontare della indennità provvisoria di asservimento di cui alle premesse, in favore degli
aventi diritto, è determinata per come nell’allegato elenco (Allegato A) che forma parte integrante del
presente decreto, fermo restando la corresponsione di eventuali importi previsti dall’ultimo comma
dell’art. 16 della Legge 865/71 nonché ogni altra somma prevista dalle leggi vigenti;
Art.2)
L’ammontare della indennità provvisoria di espropriazione di cui alle premesse, in favore degli
aventi diritto, è determinata per come nell’allegato elenco (Allegato B) che forma parte integrante del
presente decreto, fermo restando la corresponsione di eventuali importi previsti dall’ultimo comma
dell’art.16 della Legge 865/71 nonché ogni altra somma prevista dalle leggi vigenti;
Art.3)
Il Settore IV - LL.PP. - Sezione I^ del Comune di Avezzano è incaricato di comunicare
l’ammontare dell’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme
previste per gli atti processuali civili.
Art.4)
Entro trenta giorni dalla inserzione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, i
proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, possono proporre opposizione alla stima
dell’indennità stessa, davanti alla Corte di Appello competente per territorio, con atto di citazione
notificato all’espropriante.
Art.5)
I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al quarto comma dell’art. 11 della
Legge 865/71 comunicano al Sindaco, se intendono accettare l’indennità provvisoria.
In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.
Art.6)
Il presente Decreto verrà pubblicato, a cura dell’Ente espropriante, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE SETTORE IV - LL.PP.
Ing. Domenico PALUMBO
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